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Contributi pubblici

Lo IAS 20 prescrive che i contributi pubblici, inclusi quelli non monetari valutati al valore corrente, non debbano essere rilevati finché non esiste una ragionevole certezza che:
• l’impresa rispetterà le condizioni previste; e
• i contributi saranno ricevuti.
Si evince che, per il principio contabile internazionale, la riscossione del tributo non è di per sé prova definitiva che le condizioni connesse al tributo siano state rispettate, inoltre, si sottolinea che il modo in cui il contributo viene erogato (ad esempio per mezzo di riduzione di debiti verso lo Stato o tramite erogazioni in denaro) non deve influire sul metodo contabile utilizzato per la rilevazione.
Diversamente, in Italia, esiste il principio contabile CNDC-CNR n. 16 .
I contributi pubblici, per lo IAS 20, devono essere imputati fra i proventi con un criterio sistematico e razionale che li correli per tutti gli esercizi necessari con i costi che il contributo intendeva compensare. Si precisa che una rilevazione per cassa e non per competenza è accettabile solo in mancanza di un criterio di ripartizione dei contributi nei diversi esercizi. Il principio contabile CNDC-CNR n. 16 prevede, invece, due opzioni per la loro contabilizzazione, o l’imputazione diretta a conto economico in qualità di provento sulla base della vita utile dei cespiti o l’iscrizione in una apposita riserva del patrimonio netto. Questa seconda impostazione è solo descritta dal principio internazionale perché non è mai permesso accreditare i contributi direttamente a patrimonio netto.
Analizziamo ora i due metodi e la logica di contabilizzazione che li sottende per meglio comprendere la diversità di impostazione fra il principio contabile italiano e quello internazionale.

a) Metodo patrimoniale

A sostegno dell’accredito diretto del contributo a patrimonio netto e dell’iscrizione di un credito in contropartita nell’attivo di bilancio vi sono due considerazioni:
• i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e non è previsto il loro rimborso;
• non è corretta la contabilizzazione a conto economico in quanto non sono dei ricavi derivanti dall’attività imprenditoriale, ma sono incentivi da enti pubblici senza il sostenimento dei costi correlati.

b) Imputazione a conto economico

A sostegno di questa impostazione, l’unica possibile per il principio internazionale, vi sono tre considerazioni:
• i contributi pubblici sono ricevuti da una fonte diversa dagli azionisti per cui non devono essere inclusi nel patrimonio netto;
• è raro il caso che i contributi vengano erogati senza controprestazioni per cui devono essere rilevati come proventi in relazione ai costi di riferimento;
• poiché le imposte sono oneri inclusi nel risultato economico, anche i contributi pubblici lo devono essere in quanto estensione delle politiche fiscali.
Lo IAS 20 specifica, infine, il comportamento da osservare nel caso di contributi erogati con finalità diverse:
- se il contributo è riscosso a compensazione di spese e costi già sostenuti o per dare un immediato aiuto all’impresa senza il vincolo di sostenere costi futuri, deve essere rilevato come provento straordinario nell’esercizio in cui è liquidato, se ne ricorrono le condizioni;
- per contributi relativi a beni ammortizzabili il contributo è rilevato come provento negli esercizi in cui è addebitato l’ammortamento relativo a quei beni e nella stessa percentuale;
- per contributi relativi a beni non ammortizzabili la rilevazione del provento deve avvenire nel momento in cui sono sostenuti costi per adempiere alle condizioni previste. È il caso, ad esempio, di una concessione per un terreno condizionata alla contestuale costruzione di un edificio; la concessione in questo caso potrà essere rilevata come provento ripartendola per tutta la vita utile dell’edificio;
- per contributi erogati a compensazione di spese e perdite sostenute in esercizi precedenti, la contabilizzazione dovrà essere operata nell’esercizio in cui sono liquidati e se ne ricorre il caso iscritta fra i proventi straordinari del conto economico.