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Imposte anticipate

Per tutte le differenze temporanee deducibili deve essere rilevata un’attività fiscale differita nella misura in cui è probabile che verrà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l’attività fiscale differita derivi da:
a) avviamento negativo, trattato come provento differito secondo quanto previsto dallo IAS 22; o
b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non rappresenti una aggregazione di imprese e al momento dell’operazione non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile.
Per le differenze temporanee deducibili relative a partecipazioni in società controllate, società collegate e in joint-venture deve essere rilevata un’attività fiscale differita nella misura in cui è probabile che la relativa differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro e sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale essa possa essere utilizzata.
Quando perdite fiscali o crediti d’imposta non utilizzati (questi ultimi non nella realtà italiana) sono riportati a nuovo, deve essere rilevata un’attività fiscale differita nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati.