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Imposte differite

Il principio generale stabilito da questo principio è che per tutte le differenze temporanee imponibili deve essere rilevata contabilmente una passività fiscale differita, a meno che la passività fiscale differita derivi da:

a) avviamento, il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile; o

b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
1) non sia un’aggregazione di imprese;
2) al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile;
c) esistenza di utili non distribuiti da controllate, collegate e joint-venture quando la controllante, l’investitore o il partecipante è in grado di controllare i tempi di annullamento di tali differenze temporanee ed è probabile che, nel prevedibile futuro, le differenze non si annulleranno.