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Fondi rischi

La finalità del Principio internazionale è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti ai fondi, alle passività e alle attività potenziali appropriati criteri di rilevazione contabile e di valutazione e che sia fornita nelle note di bilancio una informativa tale da mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.
Il principio Contabile internazionale IAS n. 37 definisce i criteri di contabilizzazione e di informativa degli accantonamenti, attività e passività potenziali. Un accantonamento a fondo deve essere effettuato solamente quando esiste una passività, vale a dire una obbligazione presente derivante da eventi passati. Il principio contabile mira ad assicurare che solo vere obbligazioni siano registrate in bilancio; spese future pianificate, anche se approvate dal Consiglio di amministrazione, non devono essere riconosciute come costi di bilancio. Lo IAS 37 non si applica alle obbligazioni:
a) risultanti dall’iscrizione in bilancio al fair value degli strumenti finanziari;
b) risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso.
I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;
c) derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza;
d) già trattati da un altro Principio contabile internazionale.