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Accantonamenti

Il Principio definisce gli accantonamenti come delle passività con scadenza o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:
a) un’impresa ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
b) è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e
c) può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione. Il Principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarà possibile effettuare una stima attendibile.
Si richiede che, nella stima dell’ammontare di un accantonamento, l’impresa debba:
a) tenere in considerazione rischi e incertezze. Tuttavia l’indeterminabilità non giustifica la creazione di accantonamenti eccessivi o di una intenzionale sovrastima di passività;
b) attualizzare gli accantonamenti, facendo uso, laddove l’effetto dell’attualizzazione del valore del denaro sia rilevante, di un tasso (o tassi) di attualizzazione ante imposte che rifletta (riflettano) le valutazioni attualmente presenti sul mercato riguardanti il valore attuale del denaro e quei rischi specifici connessi alla passività che non sono stati riflessi nell’effettuazione della migliore stima della spesa. Se l’accantonamento viene attualizzato, il suo incremento dovuto al passare del tempo si rileva come un interesse passivo;
c) considerare situazioni future, quali modifiche normative e tecnologiche, nel caso in cui vi sia una indicazione sufficientemente obiettiva che queste si verificheranno; e
d) non tenere in considerazione i proventi derivanti da una prevista dismissione di attività, anche se questa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all’accantonamento.