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Obbligo di astensione

Nel caso in cui gli enti o le persone soggette a questo decreto non siano in grado di adempiere ai propri obblighi di verifica delle clientela non possono instaurare rapporti continuativi ne eseguire operazioni o prestazioni professionali e se gia esistono devono porre fine al rapporto e valutare se effettuare una segnalazione all’UIF.

Nel caso in cui gli enti o i soggetti destinatari del decreto hanno a che fare con operazioni per le quali sospettano problemi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono astenersi dall’operare e inviare immediatamente all’UIF la segnalazione sospetta.

Se l’astensione non è possibile, per problemi di legge o per la pericolosità di ostacolare le indagini, il soggetto porterà a termine l’operazione e subito dopo informerà l’UIF.