Lipravus sas

Consulenza

Obblighi semplificati

Alcuni destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi finora elencati se il cliente è:

- Poste Italiane S.p.A.;
- Istituto di moneta elettronica;
- Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale all’art.155 comma 4 e 5 del TUB.;
- Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- Ente creditizio situato in un paese extracomunitario nel quale vengono imposti gli stessi obblighi, paesi individuati dal minisro dell’economia e delle finanze;
- Un ufficio della pubblicaamministrazione o un istituzione che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato dell’UE, CE o al dirritto comunitario derivato;

Inoltre i destinatari possono non mettere in atto gli obblighi di verifica in relazione a:

- contratti assicurazione-vita con premio annuale non superiore a 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal D. lgs. 252/05;
- regimi di pensione obbligatoria e complementare che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
- moneta elettronica definita dall’art.1 del TUB, la quale se non ricaricabile l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non sia maggiore di 150 euro, mentre se ricaricabile l’importo sale ad un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile;
- qualsiasi altro prodotto o transazione caratterizzata da un basso grado di rischio di riciclaggio o finanziamente del terrorismo in base ai creiteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea.