Per intermediari finanziari si intendono:
		
-	le banche;
-	Poste Italiane S.p.A.;
-	gli istituti di moneta elettronica;
-	le società di intermediazione mobiliare (SIM);
-	le società di gestione del risparmio (SGR);
-	le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
-	le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2 del CAP;
-	gli agenti di cambio;
-	le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
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gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUB e nell’elenco generale all’art. 106 del TUB;
-	le succursali italiane dei soggetti indicati nei punti precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
-	casse depositi e prestiti S.p.A.;
-	le società fiduciarie di cui alla legge 1966 del 23/11/1939;
-	i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art. 155 del TUB (CONFIDI);
-	i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art.31 del TUF;
-	gli intermediari assicurativi dui cui all’art.109 del CAP;
-	i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’art.16 della legge 108 del 7/03/1996;
-	gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’art.3 del D. lgs. 374 del 25/9/1999;
Gli 
intermediari finanziari  e tutti i soggetti prima elencati 
devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela  in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi ed in particolare in questi casi:
-	quando instaurano un rapporto continuativo;
-	quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti e che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento d’importo pari o superiore a 15.000 euro, non importa se in un’unica soluzione o in modo frazionato;
-	quando vi è sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
-	quando vi sono dubbi sulla veridicità dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.