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Obblighi di segnalazione di operazioni sospette

I soggetti destinatari del decreto inviano all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno valide ragioni per sospettare che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto puo derivare da caratteristiche, natura, entità dell’operazione.

Per agevolare l’individuazione di operazioni sospette su proposta dell’UIF sono emanati periodicamente indicatori di anomalie che prima dell’emanazione sono sottoposti al controllo del Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo e prima di eseguire l’operazione, ove possibile.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizionialla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.