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Tutela della riservatezza e divieto di comunicazione

I soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante.
La UIF, la Guardia di Finanza e la DIA possono richiedere anche altre informazioni per analizzare e investigare all’interno della segnalazione.

Per quanto riguarda il divieto di comunicazione nei confronti dei soggetti tenuti alla segnalazione è vietato dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti, e comunicare al soggetto interessato o a terzi l’operazione che è in corso o che puo essere svolta.