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Misure ulteriori: limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore del’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (fino al 30/04/08 resterà valido il limite attualmente vigente di 12.500). Il trasferimento puo però essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste S.p.A.

Il trasferimento in contanti tramite i soggetti suddetti puo avvenire mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi e dopo la consegna della somma in contanti. A decorrere del terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Gli assegni bancari e postali sono rilasciati da banche e Poste Italiane S.p.A. con la clausola di NON TRASFERIBILITA’; il cliente, però, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera. Gli assegni bancari, postali, circolari e i vaglia postali o cambiari che presentano un importo pari o superiore a 5.000 euro devono presentare l’indicazione del nome o della ragione sociale del benificiario e la clausola di NON TRASFERIBILITA’ e possono essere girati solo alla banca o a Poste Italiane S.p.A. per l’incasso.

Anche gli assegni circolari, i vaglia postali o cambiari possono essere richiesti, per iscritto dal cliente, senza la clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 5.000 euro; per ciascun modulo richiesto in forma libera il richiedente però deve pagare a titolo di imposta di bollo la somma di 1.50 euro e in ogni girata deve riportare il codice fiscale del beneficiario, pena la nullità.

Inoltre i saldi dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo essere pari o superiore a 5.000 euro, tutti i libretti di deposito o al portatore che hanno un saldo pari o maggior a quest’importo nel momento di entrata in vigore del presente decreto dovranno ridurre il saldo entro il 30 giugno 2009. Se si ha il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente, entro trenta giorni deve comunicare alla banca o alle Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

E’ inoltre vietato il trasferimento contante di somme pari o superiori a 2.000 euro effettuato con il tramite egli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamentonella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria. Per il trasferimento contante di importo superiore a 2.000 euro ma inferiore a 5.000 euro effettuato sempre attraverso gli stessi tramite detti in precedenza, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Queste disposizioni entrano in vigore il 30 aprile 2008.